Obbligo formativo e obbligo scolastico

L’ obbligo scolastico è disciplinato dal Decreto n.139 del 22 agosto 2007 voluto dal ministro Fioroni il quale recita: “l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni” (art.1) e “l’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento del quale si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76” (art.2).

L’obbligo di istruzione costituisce, pertanto, un passaggio obbligatorio che non ha carattere di terminalità affermando che nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale.

Tuttavia, il Decreto Legge del 1 settembre 2008, n.133, il cosiddetto decreto Gelmini, prevede che "l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 226/05, e sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’art.1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n.296”.

L’obbligo formativo, introdotto dall’art. 68 della Legge 144 del 1999, prevede che i giovani, dopo l’adempimento o l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, siano tenuti alla frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. L’obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

  • nel sistema di istruzione scolastica;
  • nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
  • nell’esercizio dell’apprendistato.